Condizioni Contrattuali

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI BENI E/O SERVIZI

1. PREMESSA – Le forniture di beni e/o servizi comprenderanno solo quanto espressamente specificato nella conferma d’accettazione d’ordine che sarà inviata dalla ditta fornitrice al Committente. Ad ogni ordinazione ricevuta la ditta fornitrice avrà 30 giorni lavorativi di tempo, durante i quali l’ordinazione stessa rimarrà irrevocabile da parte del Committente, per trasmettere la relativa accettazione.
In qualunque momento l’esecuzione della fornitura potrà essere sospesa in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del Committente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1461 del Codice Civile.
2. PREZZI – I prezzi sono determinati sulla base delle odierne quotazioni dei costi delle materie prime e della manodopera e verranno automaticamente aggiornati al momento della consegna o della spedizione, qualora le stesse quotazioni subissero aumenti superiori al 5 % (cinque per cento). Prestazioni e/o oneri qui non menzionati espressamente si intendono in ogni caso non compresi nei prezzi formulati. Risultano altresì escluse invece, imposte ed oneri locali vigenti nei luoghi di transito e destinazione.
3. FATTURAZIONE – La fatturazione avverrà entro la fine del mese in cui è avvenuta la fornitura, fatti salvi espliciti accordi scritti che avranno validità solo dopo specifica e formale accettazione da parte della ditta fornitrice.
4. TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO – Il pagamento delle fatture relative alle forniture dovrà essere effettuato entro i termini e con le modalità indicate nella conferma, al domicilio della ditta fornitrice restando sempre e comunque a rischio del Committente la trasmissione delle somme qualunque sia il mezzo prescelto. Nel caso in cui si è previsto un regolamento e qualora venissero apportate delle modifiche dello stesso tanto gli interessi di sconto che le relative spese e commissioni ed ogni altro onere saranno a carico del committente. Gli interessi saranno determinati con l’applicazione del tasso “pringerale ABI”. Per nessun motivo e a nessun titolo il Committente può differire i pagamenti oltre le scadenze pattuite, nemmeno in seguito a ritardi nella consegna dei materiali e/o nell’esecuzione delle prestazioni convenute o contestazione di qualsiasi natura. Sui pagamenti ritardati verranno conteggiati gli interessi di pieno diritto e senza alcuna necessità di messa in mora secondo quanto previsto  all’8% in più rispetto al tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento.  D. Lgs 192/12.
5. RISERVA DI PROPRIETA’ – La ditta fornitrice conserva la proprietà sui materiali forniti e/o messi in opera fino al totale pagamento degli stessi e qualunque atto del Committente che, all’infuori di esplicito e formale consenso della Ditta Fornitrice, costituiscono pregiudizio al diritto della Ditta Fornitrice alla rivendita delle merci e materiali sarà lesionato a termini di legge. In tal senso trovano applicazione gli articoli 1498-1499-1500 e seguenti del Codice Civile.
6. CONSEGNA – RITARDI E PENALITA’ – Il periodo di consegna decorre dal giorno dell’accordo su ogni parte del contratto e avrà inizio solo dopo il ricevimento della rata di pagamento all’ordine, qualora convenuta. Il periodo si intende adeguatamente prolungato di diritto nel caso in cui il Committente non adempia puntualmente agli obblighi contrattuali, in particolare:
-        Se i pagamenti non vengono effettuati puntualmente alle scadenze pattuite;
-        Se il Committente non fornisce in tempo utile tutti i dati necessari all’esecuzione della fornitura / prestazione;
-        Se il Committente non approva prontamente gli schemi, disegni e altri elaborati, anche esecutivi, necessari per l’esecuzione della fornitura;
-        Se il Committente chiede delle modifiche nel corso dell’esecuzione dell’ordine;
-        Se il Committente non fornisce in tempo utile i materiali, le attrezzature e i macchinari di sua fornitura;
-        Se il Committente non rende disponibili i luoghi dove dovrà eseguirsi la fornitura;
-        Se insorgono cause indipendenti dalla buona volontà e dalla diligenza della Ditta Fornitrice, inclusi eventuali ritardi di subfornitori;
-        Se la dilazione del contratto è dovuta a cause di forza maggiore.
La consegna della fornitura, ai sensi dell’Art. 1510 del Codice Civile, si intende convenuta nelle officine di Ditta Fornitrice ed eseguita all’atto del passaggio del materiale al Committente o al vettore, anche se il prezzo comprende il trasporto o se il Committente si assume il montaggio in opera. Qualora, per un motivo qualsiasi, pur essendo approntati i materiali, detto passaggio non è avvenuto per fatto indipendente della Ditta Fornitrice, la consegna si intende ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta dato dalla Ditta Fornitrice al Committente. Avvenuta la consegna tutti i rischi sui materiali si trasferiscono al Committente e pertanto spetta alla Ditta Fornitrice, nel caso di ritardata tradizione per l’atto non suo, di addebitare al committente le spese di custodia, magazzinaggio, manutenzione, assicurazione, etc…
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente anche se venduta franco destino.All’atto della stipula del contratto il Committente potrà chiedere l’eventuale applicazione di una penale per ritardata consegna che rappresenterà il massimo ed unico compenso che a titolo convenzionale il Committente potrà pretendere dalla Ditta Fornitrice, restando esplicitamente escluso ogni e qualsiasi altro ricevimento di danni conseguiti direttamente e indirettamente al ritardo di consegna.
La penale sarà del 0.25 % dell’importo netto dalla parte di fornitura ritardata, per ogni settimana intera di ritardo, con il massimo che non potrà in nessun caso superare il 5 % dell’importo suddetto, senza che il Committente abbia diritto alla rescissione dal contratto, neanche se il ritardo si prolunga oltre i cinque mesi. Il Committente non potrà chiedere la corresponsione della penale anche nei casi in cui:
-        Il materiale non sia stato temporaneamente sostituito dalla Ditta Fornitrice con altro dato in prestito;
-        Non sia provato che il ritardo di consegna ha cagionato un danno al Committente;
-        Se il committente non è pronto a ricevere i materiali o le prestazioni;
-        Se le opere, forniture, attrezzature, i macchinari e i luoghi non siano stati resi disponibili tempestivamente.
Il giorno dal quale il Committente intende far decorrere la penale dovrà essere comunicato per inscritto alla Ditta Fornitrice senza che sia ammessa decorrenza retroattiva dalla data di arrivo alla Ditta Fornitrice della relativa lettera raccomandata tipo a.r.
7. MODIFICHE – La ditta fornitrice si riserva di approntare in qualsiasi momento ai propri prodotti quelle modifiche non sostanziali che ritenesse convenienti dandone notizia al Committente se interessano l’installazione. Qualora il Committente proponga delle modifiche tecniche rispetto a quanto previsto in offerta o nei disegni presentati dalla Ditta Fornitrice affinché le medesime debbano essere applicate, dovrà esistere pieno accordo scritto tra le parti sulle variazioni che tali modifiche dovessero generare sui prezzi e sui termini di consegna in precedenza concordati. La presentazione di proposta di modifica non sospende le clausule contrattuali.
8. RISERVATEZZA – Il Committente si impegna espressamente a non fare alcun uso, per ragioni diversa da quelle previste dal contratto, dei disegni, delle informazioni tecniche e dei ritrovati relativi  alla fornitura che, unitamente a tutti gli altri elaborati restano di proprietà della Ditta Fornitrice, e si impegna a non consegnarli e/o renderli noti a terzi, neanche in modo parziale, senza la preliminare autorizzazione scritta da parte della Ditta Fornitrice.
9. COLLAUDO – E’ facoltà del Committente di chiedere, in tempo utile, di assistere a sue spese, nelle ore di lavoro ordinario, alle prove di collaudo normale dei materiali nelle officine della Ditta Fornitrice che comunicherà la data prevista, in assenza del Committente le prove saranno comunque eseguite dalla Ditta Fornitrice e saranno comunicati i risultati che varranno come collaudo. Se il Committente richiede l’esecuzione di prove di tipo, queste saranno effettuate a suo totale carico.
Entro 30 giorni dalla messa in opera da parte della ditta fornitrice, il committente potrà chiedere il collaudo sul posto, dei materiali per constatarne il regolare funzionamento. Tutte le spese relative saranno a carico del Committente e le prove saranno eseguite a suo rischio e pericolo. Effettuando il collaudo con esito favorevole e trascorso il suddetto termine senza che il Committente abbia chiesto il collaudo, la fornitura si intende dal Committente accettata,
subordinatamente alla garanzia della Ditta Fornitrice come più avanti specificata.
Se al collaudo dovesse risultare che la fornitura non corrisponde alle caratteristiche credenziali stabilite da contratto e la Ditta Fornitrice non fosse in gradi di adempiervi, essa ha diritto di rinunciare all’ordinazione con il solo obbligo di riprendersi i materiali eventualmente già consegnati restituendo le somme ricevute senza interessi e senza che il Committente possa reclamare indennizzi o risarcimenti per danni, costi, spese ed oneri conseguiti alla mancata corrispondenza.
10. GARANZIA – La Ditta Fornitrice garantisce la buona qualità e la buona costruzione dei propri materiali e la buona esecuzione dei servizi obbligandosi, durante il periodo di garanzia appresso specificato, a riparare o sostituire gratuitamente nel più breve tempo possibile quelle parti che per cattiva qualità di materiale o per difetto di lavorazione o per imperfetto montaggio (nel solo caso in cui il montaggio sia stato da essa assunto) si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza del Committente, da sovraccarichi oltre i limiti contrattuali, da interventi non autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dal Committente, da casi fortuiti o di forza maggiore. Qualora per necessità costruttive o di trasporto si debba provvedere alla spedizione di macchine o di apparecchiature smontate in pezzi, la Ditta Fornitrice non assicura alcuna garanzia se il montaggio di esse non viene da lei eseguito. Il periodo di garanzia è di 12 mesi dalla consegna di cui al paragrafo 6, (6 mesi per materiali tenuti in funzione giorno e notte) e cessa allo scadere del termine anche se i materiali non sono stati, per qualsiasi ragione, messi in servizio. Il pronto intervento in garanzia da parte della Ditta Fornitrice rimane subordinato alla osservanza delle condizioni di pagamento da parte del Committente.
I lavori inerenti alle riparazioni e sostituzioni in garanzia saranno eseguiti presso le officine della Ditta Fornitrice. Qualora il Committente chieda che detti lavori siano eseguiti presso la sua sede o presso tersi, dovrà farsi carico di tutte le spese per trasferta, vitto e alloggio per il personale della Ditta Fornitrice, Apprestare a sua cura e spese tutti i mezzi per il personale ausiliario occorrente al personale della Ditta Fornitrice, nonché tutte le opere necessarie, murarie, di falegnameria e di fabbro, ecc. che saranno necessarie. Nulla sarà dovuto al Committente per il tempo durante il quale l’impianto sarà inoperoso, né egli potrà pretendere risarcimenti o indennizzi per spese, per sinistri, per danni diretti e indiretti conseguenti a quanto specificato al primo capoverso del presente comma, nonché alle suddette riparazioni o sostituzioni. Le parti sostituite dovranno essere rispedite dal Committente in porto franco e rimarranno di proprietà della ditta fornitrice. Tutti i trasporti relativi alle operazioni eseguite in garanzia hanno luogo a spese, rischio e pericolo del committente. Per le parti che la Ditta Fornitrice ha acquistato da altri fornitori, vigeranno nei confronti del Committente le garanzie da esse prestate alla Ditta Fornitrice. Sono escluse dalla garanzia i materiali e le parti soggetti a continuo logoramento e gli scaricatori di sovratensioni. In nessun caso si potranno intendere prorogati i termini di decadenza e di prescrizione di cui all’Art. 1512 del Cod. Civile.
11. CONTROVERSIE – I contratti, anche se stipulati con Committenti esteri o per materiali forniti all’estero, sono regolati dalla vigente legislazione italiana. Il foro competente è soltanto quello avente giurisdizione nella sede legale della Ditta Fornitrice anche in deroga agli articoli 32 e seguenti del Cod. Proc. Civile restando esclusa per il committente la possibilità di adire all’autorità giudiziaria di un altro luogo anche in via di garanzia o di concessione di causa, ma fatta salva la facoltà della ditta fornitrice di esperire, in qualità di attrice, un’azione nel luogo di residenza, in Italia e all’estero, del Committente. Le eventuali contestazioni non dispensano il Committente dall’osservare le condizioni di pagamento pattuite e non implicano alcun prolungamento dei termini convenuti. Le spese di contratto, la sua registrazione e le eventuali trascrizioni sono a carico del Committente.


Condizioni Contrattuali